Prescrizione dei crediti di lavoro e modifiche apportate al regime dei licenziamenti (L. 92/2012 cd. “Legge Fornero” e D. Lgs. n. 23/2015 “Jobs Act”
L’art. 2948 n. 4
cod. civ. dispone che si prescrive in cinque anni “… tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi”.
In tale concetto
rientra pacificamente il diritto alle prestazioni salariali del dipendente.
La Corte
Costituzionale, già con sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 (in previsione
dell’entrata in vigore della L. 15 luglio 1966 n. 604) dichiarò l’illegittimità
costituzionale della norma, limitatamente alla parte in cui consentiva che la
prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di
lavoro.
La motivazione di
detta pronuncia si fondava sull’argomento secondo cui in un rapporto non
dotato di “resistenza” il timore del licenziamento spingesse, o potesse
spingere, il lavoratore a non esercitare i propri diritti.
In tale ipotesi la
prescrizione, decorrendo in costanza di rapporto, avrebbe prodotto proprio
quell’effetto che l’art. 36 Cost. voleva precludere vietando qualsiasi tipo di
rinuncia, anche quella che può essere implicita nel mancato esercizio del
proprio diritto.
A seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 18 L. 20.5.1970 n. 300 “Statuto dei
Lavoratori” (che all’illegittimità del licenziamento fa conseguire la
reintegrazione nel posto di lavoro, con obbligo di risarcire il danno subito
dal dipendente), la Corte Costituzionale interviene di nuovo sull’argomento,
con la sentenza n. 174 del 12 dicembre 1972, affermando che doveva considerarsi
dotato di quella “resistenza”, di cui alla sentenza del 1966, ogni rapporto cui
fosse applicabile l’art. 18 Statuto Lav. e dovesse quindi ritenersi dotato di
“stabilità”.
Sulla base delle
suindicate decisioni della Consulta si formava quindi il pacifico e consolidato
orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la prescrizione dei crediti
di lavoro non decorre in costanza di rapporto (ma solo dalla sua cessazione)
per tutti quei rapporti dotati di “stabilità”.
Dovendosi ritenere
“stabile” il rapporto di lavoro regolato da norme che, sul piano sostanziale,
subordinino la legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussistenza di
circostanze oggettive e predeterminate (giusta causa e/o giustificato motivo)
e, sul piano processuale, attribuiscano al Giudice il potere di rimuovere gli
effetti del licenziamento attraverso l’ordine di reintegrazione (Cass. Sez.
Lav. 22 febbraio 1995 n. 2020).
Le surriportate
certezze, fondate sulla giurisprudenza di oltre quarant’anni, sono state però
scalfite dall’entrata in vigore della L. 92 del 2012, che, riformando l’art. 18
Statuto Lav., ha posto in secondo piano la “tutela reale” (reintegratoria)
riservandola a talune specifiche ipotesi di illegittimità del licenziamento e
congegnando per tutte le altre una tutela soltanto indennitaria.
Ciò significa che
il lavoratore non ha più certezze circa il tipo di tutela che gli verrà
accordata in caso di licenziamento illegittimo.
Conseguentemente,
verrà a sussistere quella condizione di timore che non gli consente, di fatto,
di esercitare quelli che ritiene essere i propri diritti: proprio quella
condizione che aveva indotto la Consulta ad affermare la non decorrenza delle
prescrizioni in costanza di rapporto.
La riforma del 2015
(cd. Jobs Act) ha rafforzato ulteriormente, per i dipendenti assunti dopo il 7
marzo 2015, la portata della tutela indennitaria.
Tutto ciò ha
indotto una corrente giurisprudenziale di merito sempre più nutrita ad
affermare:
“A seguito dell’entrata in vigore della L. n.
92/2012 ed essendo venuto meno, nella maggior parte dei casi, il beneficio
della tutela reale previsto dall’art. 18 della L. n. 300/1970, anche in caso di
aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 unità, la prescrizione quinquennale
per i crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto e non più dalla
maturazione dei singoli crediti” (Trib. Milano, 16 dicembre 2015; conf.:
Trib. Milano 7 febbraio 2017; Trib. Busto Arsizio 2 maggio 2018).
“Non può più farsi applicazione del principio
giurisprudenziale secondo cui la prescrizione decorreva in costanza di rapporto
ove questo fosse assistito da stabilità reale, posto che ormai il lavoratore,
pur assunto da azienda con requisito dimensionale tale da determinare l’applicazione
dell’art. 18 L. 300/1970, non può più fare affidamento sulla reintegrazione”
(Trib. Bergamo, 9 febbraio 2017).
Ed ancora:
“….. non può più parlarsi di stabilità reale
nel rapporto di lavoro”, dopo la Legge Fornero (Trib. Velletri 20 marzo
2018) e ciò “può incidere sulla decisione
in merito all’esercizio dei propri diritti, impedendo la decorrenza del termine
prescrizionale in corso di rapporto” (Trib. Firenze 15 maggio 2018).
“Dal momento dell’entrata in vigore della
Legge n. 92 del 2012 la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in
pendenza del rapporto di lavoro in quanto, a seguito della riforma dell’art. 18
Statuto Lav., l’illegittimità del licenziamento non è più sanzionata in ogni
caso con la reintegrazione, che resta anzi circoscritta alle ipotesi più gravi,
trovando in tutti gli altri casi una sanzione indennitaria” (Trib. Roma 24
gennaio 2019, n. 733).
Trattasi, come
detto, di un sia pur nutrito orientamento della giurisprudenza di merito, di
talché al momento non si possono avere certezze sull’interpretazione giudiziale
della normativa.
E’ pertanto
auspicabile che possa intervenire sull’argomento la Cassazione per orientare in
modo uniforme le varie pronunce.
Gennaio 2020
Paolo
Ferraresi




