Diritti del consumatore, clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto: le Sezioni Unite n. 9479/6.4.2023 sulla necessità di controllo d’ufficio anche in sede di esecuzione
16 giugno, 2023

Diritti del consumatore, clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto: le Sezioni Unite n. 9479/6.4.2023 sulla necessità di controllo d’ufficio anche in sede di esecuzione

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Premessa

La normativa italiana – a sua volta di derivazione comunitaria – tutela il consumatore (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, art. 3 del “Codice del consumo”, D.Lgs. 206/2005, nonché “la persona fisica o giuridica che, operando in un contesto non professionale, è destinatario di comunicazioni commerciali o ne subisce le conseguenze”, art. 18) attraverso alcuni istituti, tra cui la nullità c.d. “di protezione”.

Premesso che le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35), essa è una nullità che colpisce le clausole del contratto a lui sottoposto che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti” (art. 33), espressione che definisce le clausole vessatorie.

Il carattere di vessatorietà va indagato valutando di volta in volta il bene o servizio oggetto del contratto, le circostanze della sua conclusione, e l’insieme delle sue clausole.

Con una recente e molto rilevante sentenza, la Cassazione ha stabilito la necessità di tale indagine anche dopo che un titolo esecutivo sia stato emesso e azionato nei confronti di un consumatore.

 

1.    Il caso

Una signora, con contratto di fideiussione stipulato il 21.3.2007, si costituiva garante di una s.r.l. attiva nel settore delle costruzioni. Escussa senza esito quest’ultima dalla Banca creditrice, veniva emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo, che la signora non oppose, così divenendo lo stesso definitivo ed esecutivo. 

Sulla base di detto titolo, la Banca interveniva in una successiva esecuzione immobiliare intrapresa da altro creditore nei confronti della stessa signora.

Ben dopo, ed in particolare a seguito sia della vendita del compendio immobiliare espropriato che del decreto di trasferimento, la signora assumeva l’iniziativa di contestare il progetto di distribuzione della somma ricavata (ritenendo la nullità del titolo costituito dal decreto ingiuntivo di cui sopra, perché emesso da giudice territorialmente incompetente).

Tuttavia, con ordinanza veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione.

 

La signora proponeva dunque opposizione avverso lo stesso ex art. 617 c.p.c., che il tribunale rigettava con sentenza pubblicata il 23.7.2021.

 

La signora decideva quindi di proporre ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Costituzione (“Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. [...]”).

I due motivi di ricorso per cassazione predicavano “la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93-13 e dell'art. 19 del TUE [Trattato sull’Unione Europea], con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, mettendo in discussione l'impossibilità, a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia di "un secondo controllo d'ufficio nella fase dell'esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali", sia di "una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo".

 

2.    La richiesta alle Sezioni Unite di pronunciarsi con principio di diritto

Pur avendo la ricorrente rinunciato poi al ricorso, le Sezioni Unite sono state ugualmente chiamate a pronunciare un principio di diritto nell’interesse della legge (ex art. 363 c.p.c.), per la necessità di superare la “grave incertezza interpretativa determinata dalle quattro recenti sentenze del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia, tutte relative ad analoghe vicende, inerenti le sorti del giudicato nazionale dinanzi alla normativa Eurounitaria qualificata inderogabile dalla CGUE [Corte di Giustizia dell’Unione Europea, già Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha sede a Lussemburgo ed è composta da un giudice per ogni Stato membro dell’U.E.]". Trattasi di quattro coeve pronunce: (i) sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; ii) sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; iii) sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; iv) sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), la seconda delle quali (sulle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza) trovava origine in Italia, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 2019.

 

Le Sezioni Unite intravvedono la necessità di pronunciarsi, anche per “quella necessaria compenetrazione tra l'esercizio dei compiti di nomofilachia e i "fatti della vita" portati dalle parti dinanzi al giudice”, nonché allo scopo di “pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili”.

 

3.    La complementarietà tra i giudici nazionali e sovranazionali quale garanzia di effettività della tutela giurisdizionale

Nel richiamare “quel rapporto di complementarietà che si instaura, in funzione cooperativa, tra la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il giudice nazionale”, le Sezioni Unite riprendono alcuni punti della citata sentenza della CGUE che muoveva dalla vicenda italiana, affermando che: i) ““una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali" (p. 65); ii) "in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione" (p. 66).”

 

E le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver pregevolmente illustrato il “dialogo” che si instaura tra le fonti e le corti che su di esse si esprimono (si v. il punto 5: “Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che vede primeggiare l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo sostanziale che, orientato dai principi di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba flettere sino al punto di mostrarsi adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario”), individuano i limiti del giudicato monitorio (“Sicché, l'inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva [...], impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le "informazioni" che gli sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti [...] al fine di poter esercitare, per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo "con piena cognizione di causa" (così la citata sentenza Ibercaja Banco). E, tuttavia, è proprio la carente attivazione del giudice del monitorio - mancato rilievo officioso e omessa motivazione, imposti da norma imperativa (art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE) - che comporta, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione vincolante della CGUE: cfr. anche sentenza Ibercaja Banco), che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale [...] che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente” ).

 

4.    Le Sezioni Unite “rileggono” e specificano le disposizioni sul monitorio

E pertanto, ricordato che “Strumentali rispetto all'esercizio del controllo officioso cui è tenuto il giudice del monitorio sono i poteri istruttori consentiti dall'art. 640, comma 1, c.p.c.” spetterà al giudice “sollecitare il ricorrente a "provvedere alla prova" del credito anche sotto il profilo che la relativa spettanza, in parte o per l'intero, non sia esclusa dai profili di abusività negoziale rilevati, a tal fine richiedendo che sia prodotta pertinente documentazione (anzitutto, il contratto su cui si basa il credito azionato) e/o che siano forniti i chiarimenti necessari”, pur senza che tale rilievo officioso si spinga “sino a richiedere che l'esercizio dei poteri istruttori, in capo al medesimo giudice, sia tale da rendersi esorbitante rispetto alla struttura, funzione e finalità della fase inaudita altera parte come configurata dal legislatore nazionale, in cui condizione di ammissibilità della domanda d'ingiunzione è pur sempre la "prova scritta" (artt. 633, comma 1, n. 1, e 634 c.p.c.)”.

Di conseguenza, per le Sezioni Unite, “l'istanza di tutela che il diritto dell'Unione impone di soddisfare non trova ostacoli nel modello processuale di diritto interno”.

 

La sentenza rileva poi che secondo l’art. 641 c.p.c. la “motivazione” del decreto ingiuntivo è un “obbligo funzionale a dare l’informazione circa l’assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto azionato e che siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione”. In altri termini, “una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio”.

E specifica il senso dell’avvertimento al debitore sulla possibilità di proporre opposizione, previsto sempre dall’art. 641 c.p.c.: “quell’avvertimento dovrà, altresì, rendere edotto il consumatore che, in assenza di opposizione, “decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo” delle clausole del contratto (così la citata sentenza Ibercaja Banco)”.

 

5.    Il rimedio individuato dalle Sezioni Unite alla mancata valutazione sulla vessatorietà

In definitiva, ricordata “la portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE” – tale dunque da incidere su esecuzioni instaurate in forza di decreti ingiuntivi emessi in difetto di tali obblighi di verifica – le SS.UU. individuano nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. il rimedio utile, perché “capace di coniugare, meglio di altre, l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale”.

 

E pertanto, nel dispositivo della sentenza, pongono alcuni principi di diritto e oneri di scrutinio e motivazione, rivolti al Giudice, per tre distinte fasi processuali, che di seguito schematizziamo:

 

Fase monitoria

IL GIUDICE DEL MONITORIO:

 

A) DEVE SVOLGERE, D'UFFICIO, IL CONTROLLO SULL'EVENTUALE CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA;

 

B) A TAL FINE PROCEDE IN BASE AGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO IN SUO POSSESSO, INTEGRABILI, AI SENSI DELL'ART. 640 C.P.C., CON IL POTERE ISTRUTTORIO D'UFFICIO, DA ESERCITARSI IN ARMONIA CON LA STRUTTURA E FUNZIONE DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE:

B.1.) POTRÀ, QUINDI, CHIEDERE AL RICORRENTE DI PRODURRE IL CONTRATTO E DI FORNIRE GLI EVENTUALI CHIARIMENTI NECESSARI ANCHE IN ORDINE ALLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL DEBITORE;

B.2) OVE L'ACCERTAMENTO SI PRESENTI COMPLESSO, NON POTENDO EGLI FAR RICORSO AD UN'ISTRUTTORIA ECCEDENTE LA FUNZIONE E LA FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO (AD ES. DISPORRE C.T.U.), DOVRÀ RIGETTARE L'ISTANZA D'INGIUNZIONE;

 

C) ALL'ESITO DEL CONTROLLO:

COMMA 1) SE RILEVA L'ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA, NE TRARRÀ LE CONSEGUENZE IN ORDINE AL RIGETTO O ALL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO;

 

COMMA 2) SE, INVECE, IL CONTROLLO SULL'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE INCIDENTI SUL CREDITO AZIONATO IN VIA MONITORIA DESSE ESITO NEGATIVO, PRONUNCERÀ DECRETO MOTIVATO, AI SENSI DELL'ART. 641 C.P.C., ANCHE IN RELAZIONE ALLA ANZIDETTA EFFETTUATA DELIBAZIONE;

 

COMMA 3) IL DECRETO INGIUNTIVO CONTERRÀ L'AVVERTIMENTO INDICATO DALL'ART. 641 C.P.C., NONCHÉ L'ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE IL DEBITORE-CONSUMATORE NON POTRÀ PIÙ FAR VALERE L'EVENTUALE CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO E IL DECRETO NON OPPOSTO DIVENTERÀ IRREVOCABILE.

 

Fase esecutiva

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE:

 

A) IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO IN RIFERIMENTO AL PROFILO DELL'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE, HA IL DOVERE - DA ESERCITARSI SINO AL MOMENTO DELLA VENDITA O DELL'ASSEGNAZIONE DEL BENE O DEL CREDITO - DI CONTROLLARE LA PRESENZA DI EVENTUALI CLAUSOLE ABUSIVE CHE ABBIANO EFFETTI SULL'ESISTENZA E/O SULL'ENTITÀ DEL CREDITO OGGETTO DEL DECRETO INGIUNTIVO;

 

B) OVE TALE CONTROLLO NON SIA POSSIBILE IN BASE AGLI ELEMENTI DI DIRITTO E FATTO GIÀ IN ATTI, DOVRÀ PROVVEDERE, NELLE FORME PROPRIE DEL PROCESSO ESECUTIVO, AD UNA SOMMARIA ISTRUTTORIA FUNZIONALE A TAL FINE;

 

C) DELL'ESITO DI TALE CONTROLLO SULL'EVENTUALE CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE - SIA POSITIVO, CHE NEGATIVO - INFORMERÀ LE PARTI E AVVISERÀ IL DEBITORE ESECUTATO CHE ENTRO 40 GIORNI PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.C. PER FARE ACCERTARE (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE) L'EVENTUALE ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE, CON EFFETTI SULL'EMESSO DECRETO INGIUNTIVO;

 

D) FINO ALLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 649 C.P.C., NON PROCEDERÀ ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENE O DEL CREDITO;

 

E) SE IL DEBITORE HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, COMMA 1, C.P.C., AL FINE DI FAR VALERE L'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO FONTE DEL CREDITO INGIUNTO, IL GIUDICE ADITO LA RIQUALIFICHERÀ IN TERMINI DI OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C. E RIMETTERÀ LA DECISIONE AL GIUDICE DI QUESTA (TRANSLATIO IUDICII);

 

F) SE IL DEBITORE HA PROPOSTO UN'OPPOSIZIONE ESECUTIVA PER FAR VALERE L'ABUSIVITÀ DI UNA CLAUSOLA, IL GIUDICE DARÀ TERMINE DI 40 GIORNI PER PROPORRE L'OPPOSIZIONE TARDIVA - SE DEL CASO RILEVANDO L'ABUSIVITÀ DI ALTRA CLAUSOLA - E NON PROCEDERÀ ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENE O DEL CREDITO SINO ALLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA SULL'ISTANZA EX ART. 649 C.P.C. DEL DEBITORE CONSUMATORE.

 

Fase di cognizione

IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C.:

 

A) UNA VOLTA INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SUL PROFILO DI ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI), AVRÀ IL POTERE DI SOSPENDERE, EX ART. 649 C.P.C., L'ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO, IN TUTTO O IN PARTE, A SECONDA DEGLI EFFETTI CHE L'ACCERTAMENTO SULL'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE POTREBBE COMPORTARE SUL TITOLO GIUDIZIALE;

 

B) PROCEDERÀ, QUINDI, SECONDO LE FORME DI RITO.

 

6.    Conclusioni

La predetta sentenza delle SS.UU. ha portata dirompente, soprattutto per le conseguenze pratiche che ne derivano: si affacciano provvedimenti (cfr. recentemente, ordinanza Trib. Parma, 29.5.2023, da IlCaso.it; ordinanza Trib. Milano, 18.5.2023, da IlCaso.it), con i quali i Giudici delle esecuzioni, considerato il loro “dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, e ritenuto che detto rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base agli elementi di fatto e di diritto già in atti”, ritengono di provvedere ad una istruttoria funzionale a tale fine, disponendo l’acquisizione, in sede di procedura esecutiva, ed a carico del creditore procedente, della documentazione contrattuale fonte del credito ingiunto.

E, così, differendo a momenti successivi – e solo eventuali – il provvedimento di assegnazione di crediti o beni, oppure decreti di trasferimento, la distribuzione del ricavato dell’esecuzione od altri caratteristici della singola procedura esecutiva.

 

Giugno 2023

 

Giulio Calcinotto