Diritti del consumatore, clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto: le Sezioni Unite n. 9479/6.4.2023 sulla necessità di controllo d’ufficio anche in sede di esecuzione
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Premessa
La normativa italiana – a sua volta di derivazione comunitaria – tutela il consumatore (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, art. 3 del “Codice del consumo”, D.Lgs. 206/2005, nonché “la persona fisica o giuridica che, operando in un contesto non professionale, è destinatario di comunicazioni commerciali o ne subisce le conseguenze”, art. 18) attraverso alcuni istituti, tra cui la nullità c.d. “di protezione”.
Premesso
che le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte in
modo chiaro e comprensibile (art. 35), essa è una nullità che colpisce le
clausole del contratto a lui sottoposto che “malgrado
la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti” (art.
33), espressione che definisce le clausole
vessatorie.
Il
carattere di vessatorietà va indagato valutando di volta in volta il bene o
servizio oggetto del contratto, le circostanze della sua conclusione, e
l’insieme delle sue clausole.
Con
una recente e molto rilevante sentenza, la Cassazione ha stabilito la necessità
di tale indagine anche dopo che un titolo esecutivo sia stato emesso e azionato
nei confronti di un consumatore.
1. Il
caso
Una
signora, con contratto di fideiussione stipulato il 21.3.2007, si costituiva
garante di una s.r.l. attiva nel settore delle costruzioni. Escussa senza esito
quest’ultima dalla Banca creditrice, veniva emesso nei suoi confronti decreto
ingiuntivo, che la signora non oppose, così divenendo lo stesso definitivo ed
esecutivo.
Sulla
base di detto titolo, la Banca interveniva in una successiva esecuzione
immobiliare intrapresa da altro creditore nei confronti della stessa signora.
Ben
dopo, ed in particolare a seguito sia della vendita del compendio immobiliare
espropriato che del decreto di trasferimento, la signora assumeva l’iniziativa
di contestare il progetto di
distribuzione della somma ricavata (ritenendo la nullità del titolo
costituito dal decreto ingiuntivo di cui sopra, perché emesso da giudice
territorialmente incompetente).
Tuttavia,
con ordinanza veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione.
La
signora proponeva dunque opposizione avverso lo stesso ex art. 617 c.p.c., che
il tribunale rigettava con sentenza pubblicata il 23.7.2021.
La
signora decideva quindi di proporre ricorso
straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma settimo,
Costituzione (“Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. [...]”).
I
due motivi di ricorso per cassazione predicavano “la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93-13 e dell'art.
19 del TUE [Trattato sull’Unione Europea], con riferimento al principio di effettività
della tutela del consumatore, mettendo in discussione l'impossibilità, a
fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia di "un secondo controllo d'ufficio
nella fase dell'esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali",
sia di "una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre
opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo".
2. La
richiesta alle Sezioni Unite di pronunciarsi con principio di diritto
Pur
avendo la ricorrente rinunciato poi al ricorso, le Sezioni Unite sono state
ugualmente chiamate a pronunciare un principio
di diritto nell’interesse della legge (ex art. 363 c.p.c.), per la
necessità di superare la “grave
incertezza interpretativa determinata dalle quattro recenti sentenze del 17
maggio 2022 della Corte di Giustizia, tutte relative ad analoghe vicende,
inerenti le sorti del giudicato
nazionale dinanzi alla normativa Eurounitaria qualificata inderogabile
dalla CGUE [Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, già Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, che ha sede a Lussemburgo ed è composta da un giudice per
ogni Stato membro dell’U.E.]". Trattasi
di quattro coeve pronunce: (i) sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; ii) sentenza
in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della
Brianza; iii) sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; iv) sentenza in
C-869/19, Unicaja Banco), la seconda delle quali (sulle cause riunite C-693/19,
SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza) trovava origine in
Italia, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con
ordinanze del 2019.
Le
Sezioni Unite intravvedono la necessità di pronunciarsi, anche per “quella necessaria compenetrazione tra
l'esercizio dei compiti di nomofilachia e i "fatti della vita"
portati dalle parti dinanzi al giudice”, nonché allo scopo di “pronunciare una regola di giudizio che,
sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come
criterio di decisione di casi analoghi o simili”.
3. La
complementarietà tra i giudici nazionali e sovranazionali quale garanzia di
effettività della tutela giurisdizionale
Nel
richiamare “quel rapporto di complementarietà che si instaura, in funzione cooperativa, tra la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
e il giudice nazionale”, le Sezioni Unite riprendono alcuni punti della
citata sentenza della CGUE che muoveva dalla vicenda italiana, affermando che:
i) ““una normativa nazionale secondo la
quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si
considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza
di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto
ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse
pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori,
privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere
a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole
contrattuali" (p. 65); ii) "in
un caso del genere, l'esigenza di una
tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa
valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle
clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un
giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha
proposto opposizione" (p. 66).”
E
le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver pregevolmente illustrato il
“dialogo” che si instaura tra le fonti e le corti che su di esse si esprimono (si v. il punto 5: “Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che
vede primeggiare l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarietà
funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo
sostanziale che, orientato dai principi
di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta
in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in
un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba
flettere sino al punto di mostrarsi
adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto
Eurounitario”), individuano i limiti del giudicato monitorio (“Sicché, l'inattività del giudice del
procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva [...],
impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello
sostanziale esistente tra i contraenti, facendo gravare la violazione
dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della clausola negoziale sul
consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le
"informazioni" che gli sono dovute per porlo in condizione di
determinare la portata dei suoi diritti [...] al fine di poter esercitare, per
la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
"con piena cognizione di causa" (così la citata sentenza Ibercaja
Banco). E, tuttavia, è proprio la carente
attivazione del giudice del monitorio - mancato rilievo officioso e omessa
motivazione, imposti da norma imperativa (art. 6, par. 1, della direttiva
93/13/CEE) - che comporta, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione
vincolante della CGUE: cfr. anche sentenza Ibercaja Banco), che la decisione adottata, sebbene non
fatta oggetto di opposizione, è comunque insuscettibile di dar luogo alla
formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire
anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del
diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla
questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di
vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo
processuale [...] che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul
bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto
giudizialmente” ).
4. Le
Sezioni Unite “rileggono” e specificano le disposizioni sul monitorio
E
pertanto, ricordato che “Strumentali
rispetto all'esercizio del controllo officioso cui è tenuto il giudice del
monitorio sono i poteri istruttori consentiti dall'art. 640, comma 1, c.p.c.” spetterà
al giudice “sollecitare il ricorrente a
"provvedere alla prova" del credito anche sotto il profilo che la
relativa spettanza, in parte o per l'intero, non sia esclusa dai profili di
abusività negoziale rilevati, a tal fine
richiedendo che sia prodotta pertinente documentazione (anzitutto, il
contratto su cui si basa il credito azionato) e/o che siano forniti i chiarimenti
necessari”, pur senza che tale rilievo officioso si spinga “sino a richiedere che l'esercizio dei
poteri istruttori, in capo al medesimo giudice, sia tale da rendersi
esorbitante rispetto alla struttura, funzione e finalità della fase inaudita
altera parte come configurata dal
legislatore nazionale, in cui condizione di ammissibilità della domanda
d'ingiunzione è pur sempre la "prova scritta" (artt. 633, comma 1, n.
1, e 634 c.p.c.)”.
Di
conseguenza, per le Sezioni Unite, “l'istanza
di tutela che il diritto dell'Unione impone di soddisfare non trova ostacoli
nel modello processuale di diritto interno”.
La
sentenza rileva poi che secondo l’art. 641 c.p.c. la “motivazione” del decreto
ingiuntivo è un “obbligo funzionale a dare l’informazione circa l’assolvimento,
da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla
presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto azionato e che
siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione”. In
altri termini, “una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con
chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza
sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se
ne escluda, quindi, il carattere vessatorio”.
E
specifica il senso dell’avvertimento al debitore sulla possibilità di proporre
opposizione, previsto sempre dall’art. 641 c.p.c.: “quell’avvertimento dovrà, altresì, rendere edotto il consumatore che,
in assenza di opposizione, “decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale
carattere abusivo” delle clausole del contratto (così la citata sentenza
Ibercaja Banco)”.
5. Il
rimedio individuato dalle Sezioni Unite alla mancata valutazione sulla
vessatorietà
In
definitiva, ricordata “la portata
retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE” – tale dunque da
incidere su esecuzioni instaurate in forza di decreti ingiuntivi emessi in
difetto di tali obblighi di verifica – le SS.UU. individuano nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex
art. 650 c.p.c. il rimedio utile, perché “capace di coniugare, meglio di altre, l'esigenza preminente della
tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento
sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il
principio di autonomia procedurale”.
E
pertanto, nel dispositivo della sentenza, pongono alcuni principi di diritto e oneri di scrutinio e motivazione, rivolti al
Giudice, per tre distinte fasi processuali, che di seguito schematizziamo:
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Fase monitoria IL GIUDICE DEL MONITORIO:
A) DEVE SVOLGERE, D'UFFICIO, IL CONTROLLO SULL'EVENTUALE
CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA PROFESSIONISTA E
CONSUMATORE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA;
B) A TAL FINE PROCEDE IN BASE AGLI ELEMENTI DI FATTO E DI
DIRITTO IN SUO POSSESSO, INTEGRABILI, AI SENSI DELL'ART. 640 C.P.C., CON IL
POTERE ISTRUTTORIO D'UFFICIO, DA ESERCITARSI IN ARMONIA CON LA STRUTTURA E
FUNZIONE DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE: B.1.) POTRÀ, QUINDI, CHIEDERE AL RICORRENTE DI PRODURRE IL
CONTRATTO E DI FORNIRE GLI EVENTUALI CHIARIMENTI NECESSARI ANCHE IN ORDINE
ALLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL DEBITORE; B.2) OVE L'ACCERTAMENTO SI PRESENTI COMPLESSO, NON POTENDO
EGLI FAR RICORSO AD UN'ISTRUTTORIA ECCEDENTE LA FUNZIONE E LA FINALITÀ DEL
PROCEDIMENTO (AD ES. DISPORRE C.T.U.), DOVRÀ RIGETTARE L'ISTANZA
D'INGIUNZIONE;
C) ALL'ESITO DEL CONTROLLO: COMMA 1) SE RILEVA L'ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA, NE
TRARRÀ LE CONSEGUENZE IN ORDINE AL RIGETTO O ALL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL
RICORSO;
COMMA 2) SE, INVECE, IL CONTROLLO SULL'ABUSIVITÀ DELLE
CLAUSOLE INCIDENTI SUL CREDITO AZIONATO IN VIA MONITORIA DESSE ESITO
NEGATIVO, PRONUNCERÀ DECRETO MOTIVATO, AI SENSI DELL'ART. 641 C.P.C., ANCHE
IN RELAZIONE ALLA ANZIDETTA EFFETTUATA DELIBAZIONE;
COMMA 3) IL DECRETO INGIUNTIVO CONTERRÀ L'AVVERTIMENTO
INDICATO DALL'ART. 641 C.P.C., NONCHÉ L'ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE IN MANCANZA
DI OPPOSIZIONE IL DEBITORE-CONSUMATORE NON POTRÀ PIÙ FAR VALERE L'EVENTUALE
CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO E IL DECRETO NON OPPOSTO
DIVENTERÀ IRREVOCABILE.
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Fase esecutiva IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE:
A) IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO IN
RIFERIMENTO AL PROFILO DELL'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE, HA IL DOVERE - DA
ESERCITARSI SINO AL MOMENTO DELLA VENDITA O DELL'ASSEGNAZIONE DEL BENE O DEL
CREDITO - DI CONTROLLARE LA PRESENZA DI EVENTUALI CLAUSOLE ABUSIVE CHE
ABBIANO EFFETTI SULL'ESISTENZA E/O SULL'ENTITÀ DEL CREDITO OGGETTO DEL
DECRETO INGIUNTIVO;
B) OVE TALE CONTROLLO NON SIA POSSIBILE IN BASE AGLI
ELEMENTI DI DIRITTO E FATTO GIÀ IN ATTI, DOVRÀ PROVVEDERE, NELLE FORME
PROPRIE DEL PROCESSO ESECUTIVO, AD UNA SOMMARIA ISTRUTTORIA FUNZIONALE A TAL
FINE;
C) DELL'ESITO DI TALE CONTROLLO SULL'EVENTUALE CARATTERE
ABUSIVO DELLE CLAUSOLE - SIA POSITIVO, CHE NEGATIVO - INFORMERÀ LE PARTI E
AVVISERÀ IL DEBITORE ESECUTATO CHE ENTRO 40 GIORNI PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.C. PER FARE ACCERTARE (SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE) L'EVENTUALE ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE, CON EFFETTI SULL'EMESSO
DECRETO INGIUNTIVO;
D) FINO ALLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 649 C.P.C., NON PROCEDERÀ ALLA
VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENE O DEL CREDITO;
E) SE IL DEBITORE HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
EX ART. 615, COMMA 1, C.P.C., AL FINE DI FAR VALERE L'ABUSIVITÀ DELLE
CLAUSOLE DEL CONTRATTO FONTE DEL CREDITO INGIUNTO, IL GIUDICE ADITO LA
RIQUALIFICHERÀ IN TERMINI DI OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C. E
RIMETTERÀ LA DECISIONE AL GIUDICE DI QUESTA (TRANSLATIO IUDICII);
F) SE IL DEBITORE HA PROPOSTO UN'OPPOSIZIONE ESECUTIVA
PER FAR VALERE L'ABUSIVITÀ DI UNA CLAUSOLA, IL GIUDICE DARÀ TERMINE DI 40
GIORNI PER PROPORRE L'OPPOSIZIONE TARDIVA - SE DEL CASO RILEVANDO L'ABUSIVITÀ
DI ALTRA CLAUSOLA - E NON PROCEDERÀ ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENE
O DEL CREDITO SINO ALLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA
SULL'ISTANZA EX ART. 649 C.P.C. DEL DEBITORE CONSUMATORE.
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Fase di cognizione IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C.:
A) UNA VOLTA INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE (SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE SUL PROFILO DI ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI), AVRÀ IL
POTERE DI SOSPENDERE, EX ART. 649 C.P.C., L'ESECUTORIETÀ DEL DECRETO
INGIUNTIVO, IN TUTTO O IN PARTE, A SECONDA DEGLI EFFETTI CHE L'ACCERTAMENTO
SULL'ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE POTREBBE COMPORTARE SUL TITOLO GIUDIZIALE;
B) PROCEDERÀ, QUINDI, SECONDO LE FORME DI RITO. |
6. Conclusioni
La
predetta sentenza delle SS.UU. ha portata dirompente, soprattutto per le
conseguenze pratiche che ne derivano: si affacciano provvedimenti (cfr.
recentemente, ordinanza Trib. Parma, 29.5.2023, da
IlCaso.it; ordinanza Trib. Milano, 18.5.2023, da
IlCaso.it), con i quali i Giudici delle esecuzioni, considerato il
loro “dovere di controllare la presenza
di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o
sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, e ritenuto che detto
rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base agli elementi di
fatto e di diritto già in atti”, ritengono di provvedere ad una istruttoria funzionale a tale fine, disponendo l’acquisizione,
in sede di procedura esecutiva, ed a
carico del creditore procedente, della documentazione contrattuale fonte
del credito ingiunto.
E,
così, differendo a momenti successivi – e solo eventuali – il provvedimento di
assegnazione di crediti o beni, oppure decreti di trasferimento, la distribuzione
del ricavato dell’esecuzione od altri caratteristici della singola procedura
esecutiva.
Giugno
2023
Giulio Calcinotto




