Deontologia Forense: abuso della clausola di riservatezza
11 febbraio, 2020

Deontologia Forense: abuso della clausola di riservatezza

È noto a tutti gli Avvocati italiani il precetto dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense, che vieta di produrre o riferire in giudizio, o riportare in atti processuali, la corrispondenza scambiata con il collega di Controparte, allorché sia qualificata come ‘riservata’, o che comunque contenga proposte transattive e relative risposte (art. 48.1 CDF).

Il principio è dettato a salvaguardia dei rapporti di leale collaborazione tra avvocati, che sono alla base dell’attività forense, pur nella dovuta tutela dei diritti del rispettivo assistito.

Nei rapporti interprofessionali vi è un principio invalicabile di affidabilità e lealtà reciproca, nell’ambito del quale le proposte transattive, o la corrispondenza riservata che viene scambiata tra colleghi, non devono essere condizionati dal timore che il contenuto del documento possa essere opposto o valutato in giudizio contro le ragioni del proprio cliente. Il dovere deontologico vale sia per il mittente che per il destinatario della corrispondenza, in quanto entrambi sono portatori di un bagaglio di credibilità e lealtà alla base del patrimonio professionale di ogni Avvocato (per tutte, decisione CNF 27.9.2018 n. 110).

La norma è volta anche a favorire la coltivazione di ipotesi transattive, senza vincoli o prevenzioni legate al rischio di produrre un pregiudizio al proprio assistito, ed è in tal senso uno strumento che, nell’ambito delle più varie controversie civili, è praticato largamente e riconosciuto come altamente utile se non necessario, nello stesso interesse delle parti assistite.

Un analogo precetto non risulta conosciuto in termini così stringenti negli ordinamenti stranieri, dove le proposte transattive, in corso di giudizio, tendono ad essere oggetto di automatica disclosure, anche nel processo, se non vi è stata una intesa bilaterale e preventiva di riservatezza.

Invece meno noto è il fatto che l’art. 48, quarto comma, del nostro Codice Deontologico Forense sanziona ‘l’abuso della clausola riservatezza’, statuendo che ‘l’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare’.

Stante la perentorietà del precetto disciplinare circa il divieto di produzione della corrispondenza riservata (con le due eccezioni: che l’accordo transattivo sia stato perfezionato e si intenda provarlo, o che la corrispondenza scambiata assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste: art. 48.2, lett. a e b, CDF), riesce di non immediata comprensione la fattispecie disciplinare sanzionata come ‘abuso della clausola di riservatezza’.

Eppure nella prassi si assiste spesso a tale forma di abuso, allorché la clausola di riservatezza, posta dal mittente, non inerisca affatto a proposte transattive o ad attività prodromiche alle stesse, ma ad esempio contenga sostanziale confutazione di una lettera di diffida e contestazione inviata dall’Avvocato all’altra parte sostanziale per conto di un proprio cliente, e a tale lettera dia risposta il collega di Controparte, qualificando la risposta come riservata e non producibile, benché ivi svolga non già proposte transattive ma deduca argomenti e fatti sostanziali a confutazione della posizione dell’altra parte.

Una situazione siffatta mette in difficoltà il mittente della prima formale comunicazione, in quanto anziché consentirgli di aprire un contraddittorio leale sulla controversia, volto a chiarire e confrontare, specie fuori e prima del giudizio, le rispettive posizioni, crea un ostacolo artificioso nel confronto tra legali. Impedisce infatti di trasferire al proprio assistito, in maniera trasparente e chiara, gli argomenti e talvolta anche i documenti opposti dall’altra parte. Talvolta accade che si prosegua il confronto con un legale che invia lettere dal contenuto non riservato e l’altro che risponde qualificando invece tali i propri riscontri e le proprie risposte, benché ricadano al di fuori della previsione dell’art. 48.1 CDF.

Il precetto che punisce l’abuso della clausola di riservatezza come vero e proprio illecito disciplinare va sostanziato nella condotta del collega che qualifichi, in maniera reiterata e non episodica, ‘riservate’ proprie lettere, di riscontro e di corrispondenza con il collega, che tali non hanno ragion d’essere, sia perché non contenenti proposte transattive sia perché espongono fatti, circostanze o argomenti di necessità disvelabili nel contraddittorio giudiziale o arbitrale.

Del resto, l’obbligo di evitare l’abuso strumentale della clausola di riservatezza rientra nei più generali doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (art. 19 CDF), e ancora prima generale nel dovere di probità, lealtà e correttezza nell’esercizio della professione (art. 9 CDF).

Va poi considerato che l’art. 41 CDF vieta all’Avvocato di ‘mettersi in contatto diretto con la Controparte che sappia assistita da altro collega’ e gli vieta altresì di ‘indirizzare corrispondenza direttamente alla Controparte’, ovvero ‘di avere contatti diretti con le altre parti, se non in presenza o con il consenso dell’altro difensore’.

Pertanto, alla stregua di un tale precetto l’interlocuzione solo tra i legali in relazione a una determinata controversia è il canale necessario, privilegiato se non esclusivo, per ogni confronto o contraddittorio, specialmente ante causam ma anche in corso di giudizio per situazioni fattuali o rapporti comunque in atto e in divenire tra le parti (ad es. rapporti familiari, di lavoro, societari, condominiali, ecc.). Se tale necessario confronto è anche mirato ad evitare o superare o ridurre il contenzioso giudiziale attraverso il chiarimento delle rispettive posizioni, anche mediante trasmissione di documenti, informazioni o esposizioni o ricostruzione di fatti, l’abuso della clausola di riservatezza crea uno strumentale ostacolo a questo necessario contraddittorio, alterando i termini di leale parità e di utilità per la stessa tutela degli assistiti.


Febbraio 2020


Guido Piccione