Compensatio lucri cum damno: le Sezioni Unite dicono no al cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento
Con
la sentenza 12565 del 22.5.2018, le Sezioni Unite della Cassazione si
sono pronunciate in merito all’ambito di operatività della c.d.‘compensatio
lucri cum damno’, con specifico riguardo al cumulo tra indennizzo assicurativo
e risarcimento del danno da fatto illecito.
Il
caso su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto
giurisprudenziale concerneva la tragedia aviatoria di Ustica. Ci si è chiesti:
nella liquidazione del danno da fatto illecito, l’importo dell’indennità
assicurativa, derivante da assicurazione privata contro i danni che il danneggiato assicurato abbia riscosso in
conseguenza di quel fatto illecito, va detratto dall’ammontare
del danno risarcibile, o può viceversa cumularsi a quest’ultimo?
La
risoluzione della questione è individuabile nell’ambito di operatività
della compensatio lucri cum damno,
istituto di origine dottrinale e giurisprudenziale che opera nel momento di
liquidazione e quantificazione del danno da parte del Giudice, il quale è
tenuto a detrarre dal quantum risarcitorio
gli eventuali vantaggi percepiti dal danneggiato in conseguenza del fatto
illecito.
La compensatio
lucri cum damno rappresenta un corollario del principio di indifferenza e
trova fondamento nell’articolo 1223 c.c. secondo cui il danneggiato dovrà
essere risarcito per la perdita subita, come per il mancato guadagno, in quanto
questi siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
La funzione risarcitoria della
responsabilità civile consiste, come noto, nella reintegrazione dello stato
antecedente il verificarsi del danno: in tale ottica, il risarcimento del danno
non potrà implicare un arricchimento per lo stesso danneggiato. Osservano
infatti le SS.UU.: ‘il risarcimento deve
coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo
costituire fonte di arricchimento del danneggiato’.
Pertanto, le poste attive che si
presentano nel patrimonio del danneggiato (c.d. beneficio collaterale), successivamente al fatto illecito, devono
essere compensate con quelle negative e quindi decurtate dal quantum risarcitorio.
Il contrasto giurisprudenziale e la
decisione delle Sezioni Unite
Pacifica l’esistenza dell’istituto della compensatio, si è tuttavia registrato un
contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua portata e al suo ambito di
operatività, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il vantaggio ottenuto dal danneggiato in connessione con
il fatto illecito derivi da un titolo
diverso dall’illecito stesso e vi siano due soggetti obbligati sulla base
di fonti differenti.
Ciò può verificarsi, come
nel caso oggetto della sentenza in commento, in materia di assicurazione
privata contro i danni laddove, a causa dell’illecito, si configurino due
distinti rapporti: quello tra il danneggiato e danneggiante (quest’ultimo
chiamato a risarcire civilmente il danno sulla base delle norme in materia di
responsabilità civile) e quello tra lo stesso danneggiato e
l’assicuratore, (chiamato a rivalere
l’assicurato del danno ad esso prodotto dal sinistro sulla base del contratto
di assicurazione).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, l’istituto della compensatio,
e quindi la detrazione del vantaggio dal quantum
risarcitorio, trova applicazione solo qualora il danno e il vantaggio
discendano entrambi, in modo diretto ed immediato, dallo stesso fatto e titolo
(l’illecito civile); diversamente, esso non opera quando il vantaggio derivi da
un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale non
rappresenterebbe la causa, bensì condizione o occasione affinché il diverso
titolo spieghi la sua efficacia. (Cass. Civ., n. 15822/05).
Sulla scorta di tale interpretazione, fino
alla pronuncia delle Sezioni Unite qui in rassegna, si ammetteva il cumulo tra
indennità assicurativa e risarcimento del danno, a patto che l’assicuratore non
esercitasse l’azione surrogatoria prevista dall’art. 1916 c.c. (Cass. SS. UU.
n. 2639/1987).
Secondo l’opposto orientamento, invece,
indennità assicurativa e risarcimento dei danni non possono cumularsi giacché
assolvono ad un’identica funzione risarcitoria: l’indennizzo assicurativo elide
in misura corrispondente il credito risarcitorio che il danneggiato vanta nei
confronti del danneggiante, a prescindere dall’esercizio dell’azione
surrogatoria. Non rileva dunque la diversità dei titoli in base ai quali
l’assicurato-danneggiato vanta l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento
(Cass. Civ. n. 13233/2014).
Le Sezioni Unite compongono il contrasto, individuando i criteri per l’operatività dell’istituto:
- va effettuata una specifica indagine, per
‘classi di casi’, sulla funzione
del beneficio collaterale: affinché possa operare la compensatio, il vantaggio derivante dal fatto illecito dovrà avere
anch’esso la medesima funzione del risarcimento del danno, ossia la rimozione
dell’effetto dannoso dell’illecito, ‘sicché
in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in
funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato’.
Superando
l’orientamento prevalente in passato, le Sezioni Unite evidenziano
l’irrilevanza ‘della coincidenza formale
dei titoli’ e la necessità ‘del collegamento funzionale tra la
causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria’.
- va verificata la sussistenza, nell’ordinamento,
del meccanismo di surroga del terzo nei diritti del danneggiato verso il danneggiante
(ciò che, da un lato, impedisce al danneggiato di ottenere, per lo stesso
danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa e, dall’altro,
non permette all’autore dell’illecito di avvantaggiarsi dall’indennizzo pagato
dal terzo).
Applicando tali criteri al caso
dell’assicurazione contro i danni, la Cassazione ha evidenziato come il
pagamento dell’indennità assicurativa realizzi il medesimo fine del
risarcimento del danno e trasferisca automaticamente all’assicuratore i diritti
contro il terzo danneggiante.
Infatti, nel caso di sinistro a danno del
danneggiato assicurato, quest’ultimo è titolare di due diritti (al risarcimento
e all’indennizzo assicurativo) aventi fonti e, quindi, titoli diversi
(l’illecito e il contratto di assicurazione) ma orientati ad un identico fine:
la reintegrazione del patrimonio del danneggiato.
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che,
ai sensi dell’art. 1916, comma 1, c.c., la surrogazione dell’assicuratore nei
diritti del danneggiato contro il terzo danneggiante avviene automaticamente, ope legis, con il pagamento
dell’indennità assicurativa, senza necessità di alcuna comunicazione.
Questo dunque il principio di diritto: ‘Il danno da fatto illecito deve essere
liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo
dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il
danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza del fatto.’
Arianna
Da Rios




